Art. 6.
(Promozione e qualificazione dell'offerta turistica).

      1. Per la razionale promozione e diffusione dei flussi turistici sul territorio, nonché ai fini della valorizzazione equilibrata del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, i comuni, individuati i carichi massimi sopportabili dai servizi pubblici di trasporto e di viabilità, di acquedotto e di fognatura, svolgono, unitamente alla provincia nonché in collegamento con i piani di programmazione e di promozione regionale e preferibilmente tramite compartecipazione pubblico-privata, attività di promozione e di qualificazione dell'offerta turistica. Tale attività può essere svolta anche mediante:

          a) l'adeguato confezionamento di pacchetti viaggio e la comunicazione nei mercati di origine;

 

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          b) il potenziamento dei servizi di informazione e di prenotazione dei principali servizi, in particolare presso i punti di accesso;

          c) lo sviluppo della segnaletica riferita ai diversi percorsi turistici di individuazione nel centro storico;

          d) l'individuazione di itinerari culturali alternativi.

      2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni e le province interessati stipulano apposite convenzioni con i competenti uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali per l'utilizzo delle schede di catalogo dei beni culturali esistenti nel territorio comunale e per ogni altra utile iniziativa appositamente definita nella convenzione.